Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Piemonte in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del Piemonte "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" deliberata dal consiglio regionale 6 dicembre 1994, riapprovata l'8 marzo 1995 e comunicata il 10 marzo successivo, per contrasto con gli articoli 5, 117 e 128 della Costituzione. Il testo legislativo in epigrafe, come risulta dal suo titolo, detta varie disposizioni per la regolamentazione del "programma integrato" istituito dall'art. 16 della legge dello Stato n. 179/1992, per quanto riguarda gli aspetti sia procedurali che sostanziali. Su questo testo, deliberato dal consiglio regionale del Piemonte il 6 dicembre 1994 e' intervenuto il rinvio governativo 5 gennaio 1995 cosi' motivato: 1) norma contenuta in art. 6, secondo comma, ultimo capoverso, prevedendo che piano integrato intendasi approvato da regione se decorso inutilmente termine centoventi giorni da suo invio da parte consiglio regionale, viola autonomia comunale garantita da artt. 5 e 128 della Costituzione in particolare per quanto riguarda ordine competenze tra regione e comune delineato da legislazione statale in materia urbanistica et fatto salvo da art. 2 del d.P.R. n. 616/1977, considerato anche che Corte costituzionale in sentenza n. 393/1992 habet dichiarato illegittima, tra l'altro, analoga previsione contenuta in art. 16 della legge n. 179/1992; 2) norma contenuta in art. 6, terzo comma, prevedendo che modifiche at strumenti urbanistici, qualora termine per assunzione di deliberazione comunale sia decorso inutilmente, sunt introdotte d'ufficio, viola autonomia comunale garantita da artt. 5 et 128 della Costituzione et esula da competenze regionali previste da art. 117 della Costituzione; 3) disposizione cui art. 7, secondo comma, prevedendo che sindaco rilasci concessione edilizia relativa at edilizia residenziale pubblica - in applicazione art. 11 della legge n. 274/1974 - anche qualora commissione edilizia non est stata integrata come richiesto da medesimo art. 11 della legge n. 247/1974, oltre a violare citata normativa statale, contrasta con principio buon andamento pubblica amministrazione cui art. 97 della Costituzione; 4) norma cui art. 8, secondo comma, consentendo che con piano integrato potest essere mantenuta volumetria preesistente anche in difformita' da piano regolatore generale vigente aut in salvaguardia, concretizzando fattispecie di sanatoria opere abusive, esula da competenza regionale in contrasto con art. 117 della Costituzione. In sede di riapprovazione a maggioranza assoluta l'8 marzo 1995, il consiglio regionale ha modificato l'art. 7, sopprimendo il secondo comma, e il secondo comma dell'art. 8. Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato, nella seduta del 16 marzo 1995, l'impugnazione diretta della legge per ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale limitatamente agli artt. 6, secondo comma, ultima frase, e terzo comma, 8, secondo comma. Come risulta dalla relazione del Ministro per gli affari regionali recepita dalla delibera di impugnazione, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto il testo legislativo del Piemonte censurabile in quanto: a) la norma contenuta nell'art. 6, secondo comma, ultimo capoverso, prevedendo che il piano integrato si intende approvato dalla regione se decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dal suo invio al consiglio regionale, viola l'autonomia comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, in particolare in quanto riguarda l'ordine delle competenze tra regione e comune delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616/1977 considerato anche che la Corte costituzionale in sentenza n. 393/1992 ha dichiarato illegittima tra l'altro analoga previsione contenuta nell'art. 16 della legge n. 179/1992; b) la norma contenuta nell'art. 6, terzo comma, prevedendo che le modifiche agli strumenti urbanistici qualora il termine per l'assunzione della deliberazione comunale sia decorso inutilmente sono introdotte d'ufficio, viola l'autonomia comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione ed esula dalle competenze regionali previste dall'art. 117 della Costituzione; c) la norma di cui all'art. 8, secondo comma, consentendo che con il piano integrato puo' essere mantenuta la volumetria preesistente anche in difformita' del piano regolatore generale vigente, concretizzando una fattispecie di sanatoria di opere abusive, esula da competenze regionali in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. I primi due motivi di impugnazione relativi all'art. 6 del testo regionale appaiono intimamente connessi in quanto le due previsioni censurate attengono alla fase di approvazione del programma integrato ed in particolare al potere della regione di determinare, in forma espressa o tacita, un'approvazione difforme dal piano adottato. Come risulta dalla succitata relazione, i motivi di impugnazione intendono collocarsi nello spirito di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393/1992, relativa alla legge n. 179/1992 alla cui attuazione e' appunto rivolto il testo regionale oggetto del presente giudizio. In detta sentenza, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 16.4 della predetta legge n. 179/1992 (dove era anche previsto un analogo meccanismo silenzioso di approvazione del piano integrato) la Corte ha ritenuto: "La possibilita' che il programma integrato determini le modificazioni di precedenti previsioni urbanistiche, con l'impiego di procedimento eventuale ed elastico di garanzia (quarto comma dell'art. 16), si pone come ulteriore causa di alterazione del quadro dei rapporti tra competenze attribuite alle regioni ed agli enti locali nel vigente sistema di programmazione urbanistica, nelle sue articolazioni territoriali e di settore. Risulta chiara l'irrazionalita' ed il contrasto della normativa che la produce col principio di buon andamento della pubblica amministrazione, considerata anche la gia' detta mancanza del diversificato contributo degli organi e uffici competenti in base alle norme generali". Quanto al terzo rilievo, l'effetto di sanatoria prodotto dal disposto dell'art. 8.2 e la sua conseguente inammissibile previsione da parte della legge regionale in quanto operante al di fuori ed in assenza di una norma di principio deducibile dalla legge n. 179/1992, restano evidenti anche dopo la modifica apportata in sede di riapprovazione. Infatti la clausola aggiunta ("la disposizione non si applica in presenza di opere edilizie abusive") oltre a rendere la norma di oscuro significato, mantiene pur sempre ferma la convalida di situazioni di fatto difformi dalle previsioni del piano regolatore generale.